Definizione di anatocismo bancario. Prescrizione della ripetizione dell'indebito e novità legislative intervenute nel 2014 e 2016.
L'anatocismo bancario è la prassi attuata dalle banche di capitalizzare trimestralmente gli interessi a debito del correntista e di capitalizzare annualmente gli interessi a credito del correntista.
Capitalizzare gli interessi vuol dire trasformare in capitale gli interessi, oppure calcolare gli interessi sia sul capitale che sugli interessi. Pertanto, capitalizzare gli interessi pagati dal correntista trimestralmente e capitalizzare gli interessi a credito del correntista una volta l'anno, crea un notevole vantaggio a favore degli istituti di credito.
Un regime di capitalizzazione composta degli interessi (capitalizzando trimestralmente gli interessi) porta a un aumento esponenziale del debito rispetto ad una capitalizzazione semplice degli stessi.
Questa prassi è vietata dal codice civile in virtù dell'articolo 1283 e, nonostante tale divieto previsto dalla Legge, che indica espressamente che "in mancanza di usura contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per sei mesi” le banche hanno applicato l'anatocismo per oltre 50 anni e, in altre forme che vedremo successivamente, continuano ad applicarlo tutt'oggi.
Fino alla fine del 2000 la giurisprudenza aveva sempre dato ragione agli usi delle banche sulla applicazione della diversa capitalizzazione degli interessi, fino a quanto la giurisprudenza ha cambiato orientamento (Cassazione numero 3096 del 30 marzo 1999 e Cassazione numero 2374 del 16 marzo 1999, Cassazione del 13 dicembre del 2002, numero 17813, fino ad arrivare alla sentenza di Cassazione a Sezione Unite del 4 novembre 2004, numero 21095).
Le sentenze del 1999 hanno rappresentato una svolta epocale, stabilendo che gli interessi scaduti non possono produrre altri interessi ogni trimestre. Sono nulle le clausole che prevedono l'anatocismo bancario. La Suprema Corte di Cassazione afferma, infatti, che le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori non rispondono ad un uso normativo bensì ad un uso negoziale contrario ai principi di cui all'articolo 1283 del codice civile.
Antecedentemente, l'articolo 25 del Decreto Legislativo numero 342 del 1999 al comma due, ha introdotto un nuovo comma all'articolo 120 del Testo Unico Bancario (TUB). Questo nuovo comma prevede che, tramite une delibera, il Comitato Interministeriale Credito e Risparmio (CICR) deve stabilire modalità e produzione degli interessi su interessi, a patto che si rispetti la pari periodicità di capitalizzazione tra gli interessi attivi e passivi. La delibera CICR del 9 febbraio 2000 ha fissato il momento di decorrenza dal quale riconoscere ai correntisti interessi attivi e passivi.
Nessun anatocismo può essere applicato dalle banche, in sostituzione di quello trimestrale, nemmeno quello annuale. In tal senso la Cassazione Civile numero 9127, del 6 maggio del 2015, la quale ha indicato che non può applicarsi la capitalizzazione nemmeno annuale degli interessi debitori. La capitalizzazione degli interessi deve avvenire solo a fine rapporto.
L'applicazione dell'anatocismo bancario su un conto corrente affidato, produce una crescita esponenziale del debito per un aumento degli interessi che vengono calcolati sul capitale e sugli interessi stessi. L'applicazione di maggiori interessi porta, a sua volta, ad una applicazione di maggiori Commissione di Massimo Scoperto, che qualora il conto vada fuori fido per l'aumento delle condizioni suddette, può generare in interessi oltre fido molto alti.
Quanto invece il rapporto di conto venisse ricalcolato al netto dell'anatocismo l'esposizione media del conto viene a diminuire e con il tempo e, nel giro di qualche anno, il conto diventa da debitore nei confronti dell'istituto di credito a creditore dello stesso.
Come indicato dalle sentenze di Cassazione suddette, è sicuramente possibile recuperare gli indebiti pagati a titolo di anatocismo dall'apertura del rapporto ad oggi.
Ma quando si prescrive la possibilità di recuperare gli interessi anatocistici?
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite numero 24418 del 2010 ha stabilito che il diritto del correntista di ripetere le somme versate a titolo di anatocismo si prescrive, non entro i 10 anni dalla chiusura del conto corrente come stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 21095 del 2004, ma attraverso un sistema di calcolo complesso relativo ai versamenti solutori e rispristinatori.
In linea generale e per semplificazione, si possono sicuramente recuperare tutti gli interessi anatocistici per gli ultimi dieci anni di rapporto e, per il periodo antecedente a dieci anni dalla messa in mora, quelli per i quali non siano intervenute rimesse solutorie.
Quando la partita sull'anatocismo sembrava chiusa, con la Legge 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) il legislatore ha attribuito nuovamente al CIRC il compito di dettare le modalità di produzione degli interessi nelle operazioni bancarie con l'intento di eliminare l'anatocismo. Il successivo Decreto Legge 91 del 2014, si ripropone la prospettiva di capitalizzazione degli interessi, modificando l'articolo 120 del Testo Unico Bancario.
Tra la confusione generale delle norme, che si contraddicono tra loro, ed il solito atteggiamento del sistema bancario, il legislatore, nell'aprile 2016, modifica l'articolo 120 del Testo Unico Bancario, con l'articolo 17 bis del Decreto Legislativo 2016, numero 18, inserito in sede di conversione con modifiche nelle Legge numero 49 dell'8 aprile 2016, a cui è stata data attuazione con il decreto numero 343 del 3 agosto 2016.
Cosa stabilisce il nuovo articolo 120 del Testo Unico Bancario?
Il CICR ha il compito di fissare le modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
- nei rapporti di conto corrente sia assicurata la pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori e la stessa deve essere non inferiore all'anno
- gli interessi debitori maturati non devono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora
- gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e diventano esigibili dal 1 marzo dell'anno successivo. Nel caso di chiusura del rapporto gli interessi saranno esigibili dal giorno della chiusura
- il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi anche preventivamente ed il tal caso la somma addebitata è considerata solo sorte capitale
Dopo venti anni di battagli legali per vedersi restituire l'anatocismo sul conto corrente siamo ad una svolta: dal primo marzo 2017 o verranno addebitati interessi di mora sugli interessi dell'ultimo trimestre 2016 oppure gli stessi verranno capitalizzati, e quindi si applicherà di nuovo la capitalizzazione degli interessi (cioè interessi su interessi).
Non mancano le critiche al nuovo articolo 120 del TUB e soprattutto le banche, non smettono di far parlare di loro, praticando sistemi quantomeno scorretti per forzare i correntisti a far addebitare gli interessi in conto, per applicare, legalmente, di nuovo la formula anatocistica.
Di seguito una mail di uno dei primari istituti di credito ai correntisti:
“Si ricorda che dal 1 marzo 2017 vengono addebitati interessi debitori relativi al trimestre 1 ottobre – 31 dicembre. L'importo dell'addebito è rilevabile dagli estratti conti e dagli scalari conti a scalare inviati il 31/12/2016 contraddistinti dalla voce interessi con due asterischi. VI INVITIAMO PERTANTO A PROVVEDERE PER TEMPO ALLA COPERTURA. PS SI RICORDA A TUTTI COLORO CHE NON HANNO RESTITUITO L'AUTORIZZAZIONE ALL'ADDEBITO DEGLI INTERESSI INVIATAVI IL 31/12/16 che gli interessi non possono essere addebitati senza l'autorizzazione, PERTANTO a partire dal 1/3/2017 DECORRONO GLI INTERESSI DI MORA. IL MANCATO ADDEBITO DEGLI INTERESSI POTREBBE PORTARE AL RECUPERO LEGALE DEGLI STESSI ED ALLA SOSPENSIONE/REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI/ BLOCCO DEL CONTO CORRENTE”.
Per approfondimenti su quest'ultimo tema si veda l'articolo apposito del blog relativo alle nuove norme sull'anatocismo dal 1 ottobre 2016.
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