Problemi con l'agenzia di riscossione?

Lo Studio Giansalvo assiste il contribuente nell’assistenza tecnico / legale contro Agenzia di Riscossione oppure definisce le questioni relative ad esposizioni debitorie con L’agenzia di riscossione attraverso il sovraindebitamento.

È possibile andare a contestare il debito derivante dalla notifica della cartella esattoriale entro i 60 giorni dalla ricezione della cartella.

Una volta che siano passati 60 giorni dalla ricezione della Cartella esattoriale, l’ente riscossore potrà procedere al pignoramento, anche senza passare da un Giudice (attenzione ai conti correnti che vengono letteralmente prosciugati da pignoramenti inaspettati dell’Agenzia di Riscossione).

Hai ricevuto un pignoramento?

Anche se sono passati i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale ed hai già ricevuto un pignoramento dall’Agenzia di Riscossione hai ancora del tempo per poterti opporre da eventuali pretese illegittime.

Considera che per l'Agenzia di Riscossione è previsto il pignoramento diretto.

Questo vuol dire che il Concessionario, anziché citare in giudizio il debitore e il terzo dinanzi al Tribunale competente può ordinare direttamente al terzo di corrispondergli le somme dovute al debitore entro il termine di 60 giorni. Soltanto in caso di inadempimento del terzo a tale ordine sarà richiesto l’intervento del Giudice dell’Esecuzione. In sostanza potresti svegliarti e trovare il conto corrente pignorato da Agenzia di Riscossione senza accorgertene nemmeno.

Con la ricezione di un atto di pignoramento, il contribuente non potrà contestarne il presupposto, vale a dire eventuali vizi di forma o di legittimità riferiti alla cartella di pagamento che sono opponibili entro i 60 giorni dal ricevimento della cartella, ma potrà però agire mediante l’opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) o l’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.).

Opposizione all’esecuzione 

Nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. il ricorrente potrà contestare il diritto di credito, quando sia venuto meno per decadenza o prescrizione o magari perché il debito sia già stato pagato.

Opposizione agli atti esecutivi

Nell’opposizione all’esecuzione ex art. 617 c.p.c. il ricorrente (entro 20 giorni dalla notifica del primo atto di esecuzione) non si va a contestare il diritto di credito, ma la regolarità formale degli atti successivi al pignoramento e i vizi di notifica e nelle fattispecie:

- mancata o invalida notifica della cartella o degli altri atti dell’esecuzione
- assenza di motivazione della cartella di pagamento o degli altri atti dell’esecuzione
- mancata sottoscrizione del ruolo, della cartella di pagamento o degli altri atti dell’esecuzione
- mancata indicazione del responsabile del procedimento
- mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi
- mancata indicazione degli atti precedenti

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