Usura del tasso di mora e conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito
La Sentenza fa chiarezza in relazione alla considerazione degli interessi di mora ai fini della valutazione dell'usurarietà.
Nel corpo della sentenza si legge chiaramente che gli interessi di mora, a prescindere dalla loro concreta applicazione, devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del'usarietà.
Richiamando l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, sia di legittimità che di merito, secondo cui ai fini dell’usura rileva il momento in cui la clausola usuraria è convenuta in sede di stipula, il giudice dispone la non debenza di interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sanzionando la pattuizione usuraria del tasso moratorio con la nullità degli interessi ai sensi dell’art. 1815 secondo comma, ovvero ha previsto la conversione forzosa del mutuo da oneroso a gratuito.
In effetti la legge numero 108 del 1996 ha individuato un unico criterio ai fini dell’accertamento del carattere usurario degli interessi (la formulazione dell’articolo 1, comma 3, ha valore assoluto in tal senso) e che nel sistema era già presente, ovvero il principio di omogeneità di trattamento, pur nella diversità di funzione, sia degli interessi corrispettivi che di quelli moratori (come peraltro confermato da ultimo, da Cassazione Civile sesta sezione, del 6 marzo 2017, numero 5598).
(Commento a cura degli avv.ti Roberta Capone, del foro di Salerno, e Paolo Francesco Muolo, del foro di Como-con studio in Como alla Via Dante Alighieri n. 95- Per info e contatti Cell.: 345 1223523)
La pratica di cui alla sentenza è stata seguita dallo Studio Giansalvo come consulenti tecnici.