La CMS non solo non va capitalizzata trimestralmente ma, ove considerata corrispettivo autonomo dagli interessi, va conteggiata solo a chiusura del conto
La sentenza in esame ha riaffermato il principio per cui detta voce di debito o è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi in misura percentuale dell’esposizione debitoria massima raggiunta, per cui varia a seconda del debito, oppure ha la funzione di ricompensare la banca quale contropartita del fatto che la stessa tiene a disposizione del cliente una determinata somma per un periodo di tempo.
Qualora si voglia accedere alla tesi circa la natura accessoria/percentuale della commissione di massimo scoperto, la capitalizzazione non è dovuta in quanto la relativa funzione è assimilabile a quella degli interessi passivi, con conseguente nullità delle clausole pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore dell’articolo 25 del decreto legislativo numero 342 del 1999, mentre se si accede alla tesi della funzione di remunerazione del capitale a disposizione, è chiaro come non si possa far luogo alla capitalizzazione trimestrale in quanto detta figura giuridica è prevista, dall'articolo 1283 del codice civile, solo per gli interessi scaduti.