L'articolo 1 della Legge 108 del 1996 si applica sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori.
In tema di usura sui mutui, importantissima ordinanza della Cassazione, Sezione VI, n. 5598 del 6 marzo 2017 che stabilisce due principi chiave bistrattati da alcuni Giudici di merito.
L'articolo 1 della Legge 108/96, che prevede la fissazione di un tasso soglia sopra il quale gli interessi si intendono usurari, si riferisce sia agli interessi convenzionali che moratori.
La conclusione che si trae da questo primo principio è che a nulla valgono le maggiorazioni degli interessi di mora stabilite dalle circolari della Banca d'Italia.
Un ulteriore principio che si desume dalla lettura della Cassazione riguarda l'illegittimità della sola pattuizione degli interessi usurari. A nulla valgono pertanto, le varie fantomatiche interpretazioni di alcuni Giudici (Milano, Padova, Torino) che pretendono l'usura in concreto.
L'usura è un reato di pericolo e la semplice promessa è punibile. Non rileva l'applicazione in concreto.
Fino a quando i Giudici di merito vorranno arginare i principi delle Cassazioni?