Usura originaria su conto corrente
Il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall'articolo 1815 secondo comma del codice civile, è applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente, sicché è nulla per contrarietà a norme imperative la clausola, ivi contenuta, che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta con la correzione dell'automatica riduzione in caso di superamento del cosiddetto tasso soglia usurario, ossia mediante la sola astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista. (Cassa con rinvio, Tribunale Venezia, 15/07/2010)