L'usura bancaria spiegata. Tutto quello che devi sapere prima di agire contro le banche.

L'usura bancaria è un tema ormai sulla bocca di tutti, ma in realtà pochi sanno di cosa parliamo e sicuramente pochi sanno come poterla utilizzare a proprio vantaggio. Cerchiamo pertanto di fare un poco di chiarezza onde evitare il proliferare di denunce penali copia incolla con risultati catastrofici.

L'usura è la pratica che consiste nel prestare denaro a tassi particolarmente elevati oltre una determinata soglia di usura.

Prima della Legge 108 del 1996 non vi erano parametri oggettivi con i quali confrontare il tasso applicato e la decisione se un tasso era troppo elevato e quindi usurario era demandata al giudice che non aveva nessun parametro di confronto.

L'usura è disciplinata dall'art. 1815 del c.c. e dalla legge n. 108 del 7/3/96 che ha modificato l'art. 644 del c.p., dalla legge n. 24 del 28/2/01 e dalla legge n. 106 del 12/7/11.

La modifica sostanziale della L. 108/96 è stata l'introduzione di un parametro, il c.d. Tasso Soglia, oltre il quale i prestiti non possono essere effettuati altrimenti si effettua un prestito usurario.

I tassi soglia sono stabiliti trimestralmente e sono divisi per diverse categorie di credito e diverso importo di capitale prestato (a titolo non esaustivo: sono previsti i tassi soglia per le aperture di credito in conto corrente entro i 5.000 euro, quelli per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro, per gli anticipi e sconti commerciali, per i mutui ipotecari a tasso fisso e tasso variabile, per i prestiti chirografari, per i leasing, etc…).

Fino alla entrata in vigore della citata L. 106/11 i tassi soglia erano calcolati maggiorando del 50% i tassi medi rilevati per la specifica categoria di operazione (TEGM).

La L. 106/11 ha invece modificato il calcolo del tasso soglia e quindi dal 1/7/11 il TEGM deve essere aumentato di un quarto a cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La modifica legislativa, pur se nelle premesse, sembrava favorire l'utente bancario, ha finito per aumentare notevolmente i tassi soglia oltre il quale il tasso diventa usurario, a totale vantaggio delle banche.

Per semplificare, si ha usura bancaria quando il tasso calcolato supera il tasso soglia previsto per la specifica operazione.

Una volta stabilito quale è il parametro oltre il quale non si può andare, altrimenti saremo nel campo di un prestito usurario, bisogna comprendere bene cosa mettere nel calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG). La questione è molto delicata e sicuramente si deve cercare di non entrare in tesi populiste sposate da alcune associazioni e società commerciali che vedono usura ovunque.

L'art. 1 della L. 108/96 esprime chiaramente che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

Lo Studio Giansalvo è stato uno dei primi studi fin dai primi anni del 2000 a effettuare le perizie per la ripetizione degli interessi usurari contribuendo notevolmente con la propria assistenza al consolidarsi della giurisprudenza e ad ottenere i primi successi nel campo penale con il caso Orsini e De Masi: Cassazione Penale II sezione n. 46669/11 e Cassazione Penale n. 12028/10.

Per evitare di fare una trattazione tecnica e poco comprensibile ai più cercheremo di rispondere alle domande che ci vengono fornite, così come ci vengono poste tutti i giorni dai clienti, usando un linguaggio il più possibile comprensibile all'utente bancario.

Legge sull'usura.

L'usura è disciplinata fondamentalmente da:

  • art. 1815 c.c 
    se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi
  • legge 108/96 
    La l. 108/96 ha introdotto sostanziali novità di cui di nostro interesse:
    1. nel considerare lo stato di bisogno o difficoltà come aggravanti del reato stesso e non come condizioni necessarie per la configurazione del reato di usura
    2. nel determinare il tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (tasso medio aumentato della metà, c.d. tasso soglia)
    3. Nell'istituzione del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura
  • legge n. 24 del 28/2/01 
    La legge in oggetto ha cercato di trovare una soluzione alla discussa questione relativa ai tassi di interesse ritenuti usurari stabilendo che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento (c.d. usura contrattuale o usura pattizia).
  • legge n. 106 del 12/7/11 
    La legge ha sostanzialmente modificato il criterio di calcolo del tasso soglia che non deve più essere aumentato della metà ma di un quarto a cui si aggiunte un margine di ulteriori quattro punti percentuali stabilendo che la differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali.

 

Definizione di interessi usurari. Cosa sono gli interessi usurari

Gli interessi usurari sono gli interessi applicati a tassi oltre la soglia di usura. Il tasso applicato ad un finanziamento, sia esso sotto forma di apertura di credito, sia sotto forma di anticipo, di mutuo ipotecario o chirografario, non deve superare il tasso soglia per la specifica operazione di riferimento.

Il confronto del tasso di interesse deve essere fatto sia nella fase contrattuale (c.d. usura pattizia o usura originaria o usura contrattuale) e sia nella fase di applicazione (c.d. usura sopravvenuta).

La legge stabilisce che ogni onere collegato alla erogazione del credito deve essere inclusa nel calcolo del tasso di interesse ai fini dell'usura. La legge, inoltre stabilisce che, qualora siano stati pattuiti tassi di interesse usurari, nessun interesse dovrà essere corrisposto.

Banche e interessi usurari.

Fino a qualche anno fa era impensabile pensare che le banche applicassero interessi usurari. Probabilmente era nei pensieri di molti ma quasi tutti collegavano l'usura ad un fenomeno legato alla criminalità organizzata e ad altre situazioni illecite. Negli ultimi anni, dopo alcune pronunce della Cassazione Penale, l'usura bancaria è diventata fenomeno di costume e da Paese di Commissari Tecnici in ambito calcistico ci siamo trasformati in Paese di Tecnici per l'Usura.

Le banche applicano usura, e l'usura bancaria è stata paragonata alla usura criminale dal Consiglio di Stato, inoltre ci sono state due pronunce della Cassazione Penale molto interessanti in merito Cassazione Penale II sezione n. 4669/11 e Cassazione Penale n. 262/10, ma da qui a sostenere che il dissesto della vostra azienda dipenda solo dalla Banca, come spesso mi viene riferito, è riduttivo, e voler fare a tutti i costi una denuncia penale, solo perché si sono sentite voci in merito è controproducente molto spesso. E' una questione molto delicata e va trattata da esperti e non da ciarlatani che vi promettono facili soluzioni. Altrimenti farete la fine di quasi tutte le denunce penali: verranno archiviate.

Interessi usurari: tasso soglia

I tassi soglia sono rilevati ai sensi dell'art. 2 della L. 108/96 sulla base dei tassi medi (TEGM) pubblicati dal Ministero del Tesoro con decreto. I tassi soglia sono calcolati aumentando della metà i tassi medi pubblicati dal Ministero del Tesoro fino al secondo trimestre del 2011. Dopo il Decreto Legge 70/11 i tassi soglia sono calcolati aumentando di un quarto più quattro punti percentuali i tassi medi e conservando il saggio solo nel caso in cui il limite massimo degli otto punti percentuali non sia superato.

Il TEGM, vale a dire il tasso medio viene rilevato ogni tre mesi dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, e viene pubblicato nella G.U., nei siti della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il TEGM, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, si riferisce agli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura.

La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, che tiene conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata ogni anno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che affida alla Banca d'Italia la rilevazione dei dati.

Nullità interessi usurari

L'art. 1815 c.c. stabilisce che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Bisogna però fare una serie di distinzioni per evitare di fornire consigli errati e di creare false aspettative all'utente bancario, distinzioni fatte con criterio e sullo stato della giurisprudenza ad oggi e sul formarsi di nuove tesi. Innanzitutto bisogna distinguere tra usura contrattuale e usura sopravvenuta.

L'applicazione dell'art. 1815 del c.c. in merito alla usura pattizia è un tema oggi molto dibattuto soprattutto nel caso dei mutui in usura originaria. A livello teorico la pattuizione di un tasso di interesse usurario comporta la gratuità del contratto stesso: sia esso un conto corrente, piuttosto che un leasing, piuttosto che un mutuo. L'aspetto delicato è cosa comprendere nel calcolo del tasso ai fini dell'individuazione dell'usura e soprattutto come vengono effettuati i conteggi. A tal proposito si veda un articolo del nostro blog.

In merito all'usura sopravvenuta ogni giorno gli stessi clienti mi pongono da controllare perizie effettuate da altri sui conti corrente che, anche in ipotesi del superamento del tasso soglia per un solo trimestre, portano come risultato finale l'azzeramento di tutti gli interessi del rapporto trasformandolo da oneroso in gratuito. A tutti i clienti rispondo la medesima cosa: è fantascienza, non esiste giurisprudenza in merito tranne alcuni limitatissimi casi. L'usura sopravvenuta comporta nel migliore dei casi l'azzeramento del trimestre usurario e secondo una parte della giurisprudenza, soprattutto milanese, il riporto al tasso soglia del trimestre usurario.

Usura soggettiva

Il terzo comma dell' art. 644 c.p. prevede che “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori [al limite stabilito dalla legge] che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro […], quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

La norma presuppone due aspetti rilevanti:

  • la difficoltà economica che non è una condizione sicuramente degradante come lo stato di bisogno di cui alla Cass. Penale sez. II del marzo 2000
  • la sproporzione del tasso applicato anche se inferiore alla soglia

 

La giurisprudenza sulla usura soggettiva è scarsissima e per tale motivo non viene trattata dallo studio se non per alcuni casi eccezionali in cui si riescono davvero a quantificare i due aspetti sopra indicati.

Diffidate da chi vi promette di recuperare l'usura soggettiva: è un miraggio, uno specchietto per le allodole, soprattutto da chi vi comunica che superare il tasso medio equivale ad avere usura soggettiva. Un tasso medio presuppone per la stessa costruzione della media valori sopra e valori sotto la media.

Usura pattizia ( detta anche usura originaria o usura contrattuale) definizione

L'usura pattizia (detta anche usura originaria o usura contrattuale) è quella che trae dalla L. 24 del 2001 la quale stabilisce che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono pattuiti: promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Quindi la verifica dell'usura pattizia deve essere fatta al momento della stipula del contratto senza tener conto degli eventuali superi del tasso soglia nel corso del rapporto. Qualora ci sia usura contrattuale il rapporto si trasforma da oneroso in gratuito con diritto alla ripetizione di tutti gli interessi pagati, di tutte le spese e di tutte le commissioni.

Aspetto molto delicato è l'usura contrattuale sul mutuo nel caso di supero del tasso soglia da parte della sola mora.

Usura sopravvenuta definizione

L'usura sopravvenuta si verifica in due distinte fattispecie:

  • quando un contratto è stato stipulato prima della L. 108/96 e con l'entrata in vigore di detta legge è diventato usurario
  • quando un contratto è stato stipulato dopo la L. 108/96 e non era usurario ad origine ma lo diventa nei trimestri successivi

 

L'usura sopravvenuta non comporta, ex art. 1815 c.c. l'azzeramento di tutti gli interessi del rapporto, ma secondo la giurisprudenza, si verificano due ipotesi:

  • l'azzeramento degli interessi usurari per il solo trimestre in cui si ha il supero della soglia usuraria
  • il riporto al tasso soglia degli interessi usurari per il solo trimestre in cui si ha il supero della soglia usuraria

 

Calcolo interessi usurari

Sulle metodologie di calcolo degli interessi usurari saremo brevi altrimenti non basterebbero venti pagine per espimere tutta una serie di concetti.

Innanzitutto bisogna distinguere tra calcolo del tasso di interesse usurario nel conto corrente e calcolo dell'interesse usurario nel mutuo o nel leasing.

E' doveroso fare una premessa. Nonostante numerose sentenze civili e penali ribadiscano che la Banca d'Italia non è un organo legislativo e pertanto non si dovrebbe tenere conto delle circolari sulle metodologie di calcolo indicate dalla stessa ai fini del calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), ci sono ancora molti Tribunali e Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) che elaborano conteggi secondo le direttive della Banca d'Italia. Tali formule prevedono la non inclusione di alcuni oneri anche se legati alla erogazione del credito e formule che si discostano dalla matematica finanziaria con risultati che spesso non fanno evidenziare il supero del tasso soglia.

Se da una parte ci sono le formule della Banca d'Italia che non fanno quasi mai pervenire il supero del tasso di usura, dall'altro ci sono formule, spesso utilizzate da molti “consulenti” che evidenziano sistematicamente l'usura in ogni rapporto analizzato.

Si rileva con rammarico che questo ultimo atteggiamento ha portato molti tribunali e procure a fare un enorme passo indietro sull'apertura favorevole all'utente bancario che si era ottenuta negli ultimi anni. E' mai possibile che ogni rapporto analizzato sia usurario?

In merito al conto corrente la Banca d'Italia fino al 2009 non ha incluso nel calcolo del TEG la commissione di massimo scoperto, successivamente inclusa ma con una formula che abbatte notevolmente l'incidenza della stessa.

D'altro canto molti consulenti, per errori macroscopici, e con dolo, propongono formule errate e non riconosciute dalla giurisprudenza, in cui si tengono conto degli indebiti applicati che vengono detratti dal capitale erogato, in cui si inseriscono spese non legate alla erogazione del credito.

In merito ai mutui la Banca d'Italia sostiene che la mora non rientra nel calcolo del TAEG e che se dovesse essere inclusa si devono maggiorare i tassi soglia con i tassi soglia della mora.

Dall'altra parte alcuni sconsiderati consulenti effettuano la somma del tasso di mora con il tasso convenzionale con risultati aberranti dove un mutuo al tasso del 2% annuo diventa un mutuo al tasso del 23% annuo!!!

Come in tutte le cose la verità sta nel mezzo. Il problema è che oggi le Procure ed i Tribunali fanno una enorme fatica a trovare il centro della questione visto che sono invasi da centinaia di procedimenti al giorno per cause infondate sull'usura.

Usura di interessi moratori

La sentenza di Cass. n. 350 del 2013 ha espresso un principio, tra l'altro già largamente diffuso, il quale stabilisce che la mora va compresa nel calcolo del TAEG. Questa sentenza ha generato una corsa all'oro: tutti in Italia avrebbero voluto pagare gli interessi del mutuo e come accade spesso nelle fiabe un orco ha rovinato il sogno di milioni di italiani. Gli unici a guadagnarci sono stati tutta una serie di improvvisati consulenti che hanno proposto perizie per migliaia di euro e che effettuavano la somma aritmetica tra il tasso di mora ed il tasso convenzionale. Ma non bastava una calcolatrice da 15 euro per fare un conto del genere?

Il calcolo da effettuare è complesso, va inclusa la mora sicuramente nel TAEG ma non con una semplice somma aritmetica in quanto il tasso convenzionale si applica sul capitale residuo e la mora sulla rata in mora e anche ipotizzando che il cliente vada sempre in mora non giungeremo mai alla somma aritmetica tra i due tassi.

Si dovrà calcolare un tasso di interesse che terrà conto di tutte le spese legate alla erogazione del credito, delle penali e della mora nella ipotesi peggiore per il mutuatario e confrontare tale tasso con il tasso soglia per la specifica pattuizione.

Un'altra complicazione che deve essere presa in considerazione è la possibile ripetizione di tutti gli interessi pagati o solo degli interessi di mora qualora a sforare il TAEG siano i soli interessi di mora? La giurisprudenza non è unanime: ci sono due ipotesi che vanno per la maggiore. Il primo orientamento prevede il riconoscimento di tutti gli interessi di mora allo sforamento del solo tasso di mora sul tasso soglia; un altro prevede invece l'azzeramento di tutti gli interessi, anche quelli convenzionali.

Usura e lite temeraria

Il massiccio fenomeno che ha visto il dilagare di molte strutture puramente commerciali affacciarsi al mondo del contenzioso bancario ha portato un degradamento della professione con il proliferare di pseudo consulenti improvvisati che un po' per ignoranza ed incompetenza, un poco per dolo, ha generato il rigetto da parte del sistema giudiziale con alcune sentenze su Tribunali come Torino e Milano “punitive” con condanna alla lite temeraria per importi molto alti.

Per cui quando fate causa ad una Banca non fidatevi del primo che vi bussa alla porta, ma cercate di capire la storia del consulente, cosa faceva prima di fare il perito bancario, altrimenti potrete essere condannati alla lite temeraria, quindi passerete dalla padella alla brace.

Perizia usura. Perizia interessi usurari. Perizia su usura bancaria

La perizia bancaria per usura ha due fini: uno civile per contestare le eventuali pretese della banca oppure per recuperare gli indebiti pagati e uno penale volto alla denuncia penale degli istituti che hanno commesso usura sui vostri conti corrente.

Bisogna valutare molto bene se fare una causa, soprattutto se è una c.d. causa attiva (per recuperare somme) in quanto gli indirizzi della giurisprudenza sono difformi da tribunale a tribunale.

Ci potrebbero essere due ordini di difficoltà:

  • il CTU effettuerà i conteggi seguendo le indicazioni della Banca d'Italia
  • anche qualora siano evidenziati sforamenti del tasso soglia la conseguenza civile potrebbe essere il riporto alla soglia degli interessi usurari e non l'azzeramento degli interessi del trimestre

 

Usura e querela di parte

Come detto la perizia bancaria per usura può condurre alla denuncia penale per usura.

Nel caso di una denuncia penale si deve fare ancora più attenzione di come detto rispetto alle cause civili.

Molte associazioni hanno, infatti, effettuato migliaia di denunce penali per usura copia ed incolla fatte con conteggi sbagliati invadendo le Procure e generando un rigetto quasi totale delle denunce. Quasi tutte le denunce effettuate sono state archiviate.

Per cui prima di fare una denuncia penale si devono valutare bene i rischi e le conseguenze.

Molte società commerciali parlano dello Stop Bank: è una pura idiozia. Questi sostengono che denunciare la banca porterà a stoppare i debiti con la stessa. La denuncia penale porta solo ad un irrigidirsi delle posizioni e non ha nessun effetto sulla banca: essa non transerà prima la posizione se denunciata penalmente, anzi. L'usura è perseguibile d'ufficio per cui non può essere ritirata, una volta fatta prosegue il suo normale iter di ufficio. Ragion per cui la Banca sicuramente non avrà nessuna intenzione di transare una posizione.

L'unico vantaggio che si può ottenere con la denuncia penale è la sospensione per 300 gg rinnovabili sulle esecuzioni e l'accesso ad un fondo antiusura, un mutuo a 10 anni a zero interessi.

Queste sono opportunità che vanno centrate per bene e non possono essere il frutto di denunce penali fatte con lo stampino.

Lo studio Giansalvo è stato uno dei primi studi ad effettuare perizie tecniche per usura bancaria alla base di denunce penali per usura e ha ottenuto molte sospensioni dei termini come possibile visionare sulla sezione sentenze del nostro sito.

Il presente articolo costituisce una libera interpretazione degli Autori basata sulla propria esperienza professionale in materia. Esso non può intendersi quale parere tecnico / legale. Per qualsiasi approfondimento e/o parere si invita a rivolgersi direttamente allo studio. L'articolo deve essere letto con riferimento alla sua data di redazione in quanto la materia è soggetta a continue e mutevoli interpretazioni giurisprudenziali. Si declina ogni responsabilità riguardo l'utilizzo improprio che si farà dell'articolo.

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