Sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n. 24675 del 19/10/2017. La banca in difesa mischia capra e cavoli in barba al buon senso e alla dignità professionale.

Scopo del presente articolo è fare chiarezza in merito al alcuni principi stabiliti dalla giurisprudenza in merito all'usura sopravvenuta e capire come le banche, nei propri scritti difensivi, per lo più ciclostilati, cerca di fare confusione al solo fine di indurre all'errore il Giudice che spesso, oberato di fascicoli, non può dedicare il giusto tempo allo studio della controversia.

Ultimo baluardo delle difese della banca e la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24675 del 19 ottobre 2017 che spunta fuori, da qualche mese, ogni qual volta si parla di usura.

Cosa afferma la sentenza a Sezioni Unite n. 24675 del 19 ottobre 2017

Cerchiamo di fare chiarezza su cosa ha affermato la sentenza a Sezioni Unite n. 24675 del 19 ottobre 2017.
 

Le sezioni unite hanno affermato che, qualora il tasso degli interessi fissato contrattualmente superi, nel corso del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alla Legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi pattuita prima dell'entrata in vigore della legge stessa, o della clausola successiva di un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.
La questione della configurabilità dell'usura sopravvenuta si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto.

La confusione nelle tesi difensive delle banche

Appena uscita questa interpretazione delle Sezioni Unite, che ad avviso dello scrivente non può che favorire il mutuatario determinando chiaramente che l'usura sul mutuo si valuta alla stipula e non nella fase successiva (come da sempre suggerito dal sottoscritto), i difensori delle banche hanno iniziato a riempire pagine e pagine di atti difensivi citando la sentenza a Sezioni Unite e la sua applicabilità per ogni rapporto al solo sentir parlare di usura, come si faceva da ragazzini quando avevamo da mostrare agli amici del campetto, il pallone nuovo appena comprato.

Perché la sentenza di Cassazione a SU n. 24675 del 19 ottobre 2017 dovrebbe favorire il mutuatario

Le banche si sono sempre difese nel sostenere che, anche se i tassi erano stati pattuiti oltre soglia (specialmente riguardo alla mora), tali tassi non essendo mai applicati in corso di rapporto non potevano essere ripetuti dal mutuatario in applicazione dell'articolo 1815 c.c. (uno dei difensori più assidui di questa tesi è l'illustrissimo Giudice Dott. Astolfi del Tribunale di Torino).

Anche molti Pubblici Ministeri, nel chiamare a chiarimenti il sottoscritto a seguito di una denuncia penale effettuata dal mutuatario in merito alla applicazione di tassi usurari, hanno più volte richiesto: “Sono stati pagati interessi di mora usurari?”. E la mia risposta è sempre stata e continuerà ad essere la stessa: “l'usura è un reato di pericolo e la semplice pattuizione di interessi usurari comporta l'applicazione delle conseguenze civili e penali previste dalla Legge, anche se gli interessi di mora non sono mai stati pagati nel caso di specie dal mutuatario”.

Tra l'altro l'usura sopravvenuta sui mutui, mai calcolata dal mio studio, era di poco conto in termini economici, in quanto comportava il solo riporto al tasso soglia del trimestre in cui si era verificata l'usura. Per intenderci, se il tasso soglia era del 10% ed il tasso applicato alla rata era del 11% si recuperava l'1% di interesse sulla singola rata, ben poca roba rispetto all'applicazione dell'articolo 1815 c.c. previsto per l'usura contrattuale.

Quindi, ad avviso dello scrivente, la recente Cassazione a Sezioni Unite sull'usura sopravvenuta favorisce il mutuatario nel senso che chiarisce finalmente che l'usura sui mutui va valutata alla stipula.

La sentenza di Cassazione a SU n. 24675 del 19 ottobre 2017 non può essere applicata ai conti correnti

Per capire che tale sentenza non è applicabile per analogia ai conti correnti si deve andare a comprendere perché la Suprema a Corte a Sezioni Unite è arrivata alla decisione sopra esposta.

Per anni vi è stato un numeroso contenzioso sui mutui in merito all'usura sopravvenuta. In sostanza si è dibattuto lungamente su come comportarsi in merito all'usura sopravvenuta sui mutuo accesi prima della introduzione della Legge 108/96 che fossero diventati usurari con l'avvento dei tassi soglia usura in vigore dal secondo trimestre 2007. Oppure la seconda casistica derivava da quei mutui accesi dopo l'entrata in vigore della Legge 108 del 1996 che erano entro la soglia di usura e con l'abbassarsi dei tassi di interesse e quindi dei tassi soglia erano divenuti usurari in corso di rapporto. Queste ipotesi si verificavano soprattutto sui contratti di mutuo a tasso fisso, in quanto il tasso variabile permette ai tassi soglia (formati sui tassi medi di settore) di adeguarsi alla discesa dei tassi, se pur con qualche ritardo.

Quindi il primo motivo tecnico per cui la sentenza oggetto del presente articolo non può applicarsi ai conti correnti è data dal fatto che l'analogia non è automatica in quanto i conti correnti non sono contratti a tasso fisso ma variabile, e molto spesso variabili solo sulla discrezionalità della banca. Ricordiamo che un tasso di interesse è in parole povere il risultato di costi di gestione del denaro, del margine di guadagno dell'istituto di credito e del rischio assunto dall'istituto stesso. Più è alto il rischio di credito assunto, più cresce il tasso di interesse. Mentre nei contratti di conto corrente il tasso varia continuamente alla variabilità del rischio credito dell'azienda, nei mutui il tasso, anche se variabile, rimane ancorato al parametro fissato per la variabilità, in quanto la rischiosità dell'investimento del denaro per la banca rimane ancorata all'ipoteca iscritta sul bene immobile.

A distinguere notevolmente le due fattispecie in merito all'usura sopravvenuta sui mutui e i conti correnti è, inoltre, la previsione della clausola dello jus variandi prevista nei contratti di conto corrente.

Come vengono determinati e modificati i tassi dei conti correnti

Prima del 9 Luglio 1992 i tassi di interessi sui conti correnti venivano pattuiti come d'uso sulla piazza, clausola contrattuale ritenuta nulla dalla giurisprudenza.
Successivamente a tale data i contratti stilati secondo le Norme Bancarie Uniformi (NUB) prevedevano contrattualmente un tasso di interesse iniziale che veniva di seguito modificato in base allo jus variandi.

Per variare i tassi applicabili sui conti correnti, ai sensi dell'articolo 118 del Testo Unico Bancario, le banche devono rispettare una serie di direttive, che sono state modificate nel tempo.

  • Dal 1 gennaio 1994 al 18 agosto 2003 le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). Il CICR ha pubblicato le istruzioni solo dal 4 marzo 2003. Per il periodo antecedente a tale data sono considerate validamente effettuate anche le comunicazioni scritte effettuate al domicilio del cliente, comprendendo le espresse comunicazioni contenute in apposito foglio del fascicolo di estratto conto.
  • Dal 19 agosto 2003 al 3 luglio 2006 le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR con le istruzioni del 4 marzo 2003. In particolare l'articolo 11 disciplina il linea generale le comunicazioni e rinvia per il resto a specifiche disposizioni banca d'Italia. Banca d'Italia con il provvedimento del 25 luglio 2003 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2003) ha ulteriormente precisato le modalità di comunicazione prevedendo l'invio di un documento di sintesi che contenga la chiara evidenza delle singole variazioni, che sia datato e numerato progressivamente e che contenga sia l'avvertenza che la comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 118 del Testo Unico Bancario, sia l'indicazione del termine per l'esercizio del diritto di recesso.
  • Dal 4/7/06 termina il riferimento al CICR e a Banca d'Italia e vige il solo articolo 118 TUB. La facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche ha come presupposto il giustificato motivo. Qualunque modifica delle condizioni economiche deve essere comunicata immediatamente al cliente per iscritto con modalità comprensibili e con preavviso di minimo 30 giorni. Entro 60 giorni dalla comunicazione ha il diritto di recedere.
  • Dal 12 agosto 2006 al 1 gennaio 2011 la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche ha come presupposto la sussistenza di un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, 2 comma del codice civile. Qualunque modifica deve essere comunicata espressamente al cliente secondo le modalità contenenti in modo evidenziato la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo di 30 giorni in forma scritta. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro 60 giorni.
  • Dal 2 gennaio 2011 ad oggi la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche necessita di una clausola approvata specificatamente dal cliente, attivabile solo qualora esista un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale deve essere comunicata espressamente al cliente in forma scritta con la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” e con preavviso minimo di 2 mesi. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda entro la data previsa per la sua applicazione.

Pertanto tutte le comunicazioni avvenute ai sensi del TUB sono dai considerarsi usura contrattuale e non usura sopravvenuta, come tra l'altro evidenziabile dai quesiti posti da alcuni Giudici illuminati e pertanto, ma non è il tema di questo articolo, deve essere applicato l'articolo 1815 c.c. per il trimestre usurario e non la riconduzione alla soglia di usura. E tutte le comunicazioni di variazioni tassi fatte sugli estratti conto fino al 18 agosto 2003 sono atti unilaterali di modifica contrattuale pertanto soggette alla normativa sull'usura pattizia e non quella sopravvenuta.

Il presente articolo costituisce una libera interpretazione degli Autori basata sulla propria esperienza professionale in materia. Esso non può intendersi quale parere tecnico / legale. Per qualsiasi approfondimento e/o parere si invita a rivolgersi direttamente allo studio. L'articolo deve essere letto con riferimento alla sua data di redazione in quanto la materia è soggetta a continue e mutevoli interpretazioni giurisprudenziali. Si declina ogni responsabilità riguardo l'utilizzo improprio che si farà dell'articolo.

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