Differenza tra usura oggettiva e usura soggettiva.

Nell'articolo precedente abbiamo parlato di usura bancaria, ora tratteremo la differenza tra usura bancaria oggettiva e usura bancaria soggettiva, visto il gran parlare che si fa, a detta dello scrivente spropositato, dell'usura soggettiva.

Come visto l'usura bancaria si ha quando la banca pattuisce o applica un tasso di interesse più alto del tasso soglia. 
Nella usura oggettiva vi è l'assenza di qualsiasi debolezza economica dell'utente bancario e la valutazione è spuria di qualsiasi considerazione soggettiva.
L'usura soggettiva si ha quando ci si approfitta dello stato di bisogno del soggetto al quale si è prestato del denaro. 
L’articolo 644 del codice penale al comma terzo prevede che sono usurari gli interessi, anche se inferiori al limite stabilito dalla legge che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

Cosa si desume dalla lettura dell'articolo precedente?
Se la banca presta denaro ad una persona bisognosa e approfitta del suo stato di bisogno anche ad un tasso di interesse più basso del Tasso Soglia Usura (TSU) si potrà delineare l'usura soggettiva?

La tesi sostenuta da alcuni è che qualora ci sia una condizione di difficoltà economica il tasso pattuito o praticato dalla banca vada confrontato, non con il tasso soglia usura bensì con il TEGM (tasso effettivo medio globale), vale a dire il tasso medio di mercato praticato dalle banche in quel dato momento storico.
La questione dell'usura soggettiva diventa pertanto un valore molto discutibile, in quanto, mentre nell'usura oggettiva abbiamo un valore oggettivo con il quale raffrontare il tasso calcolato, il tasso soglia, nell'usura soggettiva il valore potrebbe essere solo ipotetico.
Altro aspetto non da poco è provare che la stessa banca, alla stessa tipologia di soggetto (magari nella stessa categoria merceologica o di rischio) avrebbe applicato un tasso più basso di quello applicato al soggetto reclamante l'usura soggettiva.

Il fatto che vi sia scarsissima giurisprudenza sulla usura soggettiva sta ad indicare la difficoltà nel rilevarla correttamente.
Certamente non risulta corretto utilizzare l'usura soggettiva solo per vendere più perizie, come purtroppo spesso viene fatto.
Ad avviso dello scrivente l'usura soggettiva non deve essere calcolata soltanto matematicamente, vale a dire come semplice scostamento tra un dato numerico ed un altro e non può sicuramente essere standardizzata, altrimenti la legge avrebbe posto un altro tasso soglia per le situazioni di difficoltà.
Si potrebbe intravedere usura soggettiva quando magari il rapporto risulti iper-garantito rispetto alla prestazione di denaro o quando magari risultino essere indicate condizioni particolarmente gravose.

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