Spunti, riflessioni e comunicazioni tra istituti di credito e difensori dei mutuatari
Di seguito le contestazioni che un tipico avvocato degli Istituti di Credito effettua alle richieste di un mutuatario sulla base di una nostra perizia sui mutui:
1. Per verificare l'usurarietà degli interessi di mora convenuti non è possibile includere nel Tasso Effettivo Globale (TEG) anche la mora come da istruzioni della Banca d'Italia "perchè gli stessi non sono dovuti dal momento della erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale di inadempimento del cliente"?
Gli interessi di mora riguardano sicuramente la fase patologica del rapporto, ma come espresso dalla Sentenza della Cassazione numero 350 del 2013 contribuiscono a determinare il calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG) in cui ricordiamo concorrere tutti gli interessi e le commissioni legate alla erogazione del credito nel momento in cui sono anche soltanto promessi.
2. Non è corretto confrontare il tasso soglia dei mutui con un TEG che comprende la mora perché il metodo di formazione dei tassi soglia, sempre come da istruzioni Banca d'Italia, tiene conto soltanto degli interessi corrispettivi?
E' il solito discorso delle mele e delle pere che i difensori delle Banche portano avanti dai tempi della Commissione di Massimo Scoperto (CMS) sui conti correnti. Essi, per anni, hanno sostenuto che siccome il tasso soglia per le aperture di credito non è determinato includendo la CMS, il TEG che si determinava non poteva essere confrontato con esso. E la migliore difesa che sono riusciti ad elaborare in 14 anni è: “non si possono confrontare le mele con le pere: sono due fattori disomogenei...”.
In realtà bisogna tenere ben distinti il fenomeno della rilevazione del tasso soglia e il momento della determinazione del TEG.
I tassi soglia si calcolano, almeno fino al 2011, maggiorando del 50% i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) che altro non sono che i tassi medi trimestrali applicati dalle Banche per la specifica categoria di appartenenza (la rilevazione).
Altra cosa è la determinazione del TEG che deve tenere conto di tutti gli oneri applicati alla erogazione del credito, nel caso dei conti correnti la Commissione di Massimo Scoperto, mentre per i mutui il tasso di mora.
Il tasso soglia in realtà potrebbe anche essere stabilito in altro modo: magari paradossalmente per editto papale o per estrazione al lotto ma il TEG calcolato non deve essere superiore a questo.
3. Nel caso in cui si volesse confrontare il tasso di mora con il tasso soglia per gli interessi corrispettivi, si deve maggiorare il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) di 2,1 punti percentuali sulla base del parere della Prof.ssa Severino?
Il parere suddetto è stato effettuato considerando un universo campionario limitato al 10% per un brevissimo lasso di misurazione del 2001 pertanto risulta poco probabile che lo stesso valore sia ripetuto nel tempo. In pratica il 2,1 punti percentuali sarebbero la media della maggiorazione sui tassi corrispettivi per determinare il tasso di mora applicato dalle Banche nel 2001. Vorrebbero farci intendere che tale maggiorazione sia sempre la stessa? Inoltre il tasso soglia è già calcolato maggiorando del 50% il tasso medio rilevato proprio per dare “spazio” alle banche per inserire nella percentuale suddetta ammennicoli e spese di ogni tipo.
Qualora non vogliate considerare i pareri su esposti, di seguito forniamo delle sentenze che avvalorano quanto detto:
Tribunale di Padova del 30 luglio 2014
Non sussistono ragioni plausibili per escludere gli interessi di mora dai limiti del tasso di usura quando si sommano ai corrispettivi … le Istruzioni della Banca d'Italia non costituiscono fonte di diritto e dunque non sono in alcun modo vincolanti per gli Istituti Bancari, né ovviamente per gli organi giurisdizionali, neppure quale mezzo di interpretazione”.
Tribunale di Torino sentenza del 10 giugno 2014
Il tema della maggiorazione del tasso soglia della percentuale del 2,1% è stato affrontato dal Tribunale di Torino nella sentenza del 10 giugno 2014 il quale afferma che “...il confronto del tasso maggiorato dai moratori va fatto con la soglia di usura di cui alle rilevazioni trimestrali, senza alcuna addizione”. Tale locuzione lascia intendere che non si debba aggiungere la maggiorazione del 2,1% al Tasso Effettivo Globale medio (TEGM).
Corte Cassazione n. 46669/2011
Sulla valenza delle fonti secondarie e sul valore delle Circolari della Banca d’Italia, vale la pena di riportare le parole della sentenza della Corte di Cassazione 46669/2011 che afferma che: “le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi”.
Dott. Roberto Giansalvo
Dott.ssa Luciana di Menno
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