Compromesso storico all'italiana: il tasso soglia della mora con e senza maggiorazione Banca d'Italia
Le Sezioni Unite sulla mora del 18 settembre 2020 definiscono una partita aperta da anni sul discorso della Mora contrattuale in usura.
In una sentenza molto articolata le Sezioni Unite definiscono alcuni aspetti in merito a come si verifica l'usura sul tasso di mora semplice e definiscono quale siano le conseguenze, lasciando altre partite aperte e soprattutto lanciando spunti interessanti per la difesa all'utente bancario.
Semplificando notevolmente quanto riferito alla Sezioni Unite n. 19597/20 si potrà tecnicamente affermare quanto segue.
In primo luogo le Sezioni Unite affermano che anche se gli interessi moratori sono da considerarsi come una clausola penale essi non sono estranei alla verifica dell’usura e quindi sono soggetti della normativa antiusura.
Come si effettuerà la verifica dell’usura sul tasso di mora?
La verifica della mora in usura si attuerà in due modi diversi a seconda del fatto che il contratto sia stato aperto entro il primo trimestre 2003 o dal secondo trimestre 2003 in quanto è dal secondo trimestre 2003 che i decreti ministeriali includono il tasso soglia di mora.
Quindi per la verifica dell’usura sulla mora si effettuerà il seguente raffronto:
- fino al primo trimestre 2003 incluso si confronterà il semplice tasso di mora con il tasso soglia degli interessi corrispettivi e qualora il tasso di mora sia superiore al tasso soglia si potrà affermare con certezza che vi è usura contrattuale sul tasso di mora;
- dal secondo trimestre 2003 invece si dovrà tenere conto della maggiorazione prevista nei decreti ministeriali circa la mora media (tasso che è variato nel tempo).
Sostanzialmente per i contratti fino al primo trimestre 2003 sarà molto frequente rilevare l’usura genetica sul tasso di mora, mentre per i contratti aperti successivamente al secondo trimestre 2003 sarà molto raro andare a rilevare l'usura sul tasso di mora.
Quale sarà la conseguenza della pattuizione dell’interesse di mora in usura?
Oltre alla determinazione di quale tasso soglia andare a rilevare per determinare se il tasso di mora pattuito in contratto è usurario o meno, le Sezioni Unite n. 19597/20 vanno a determinare quale è la conseguenza di tale pattuizione usuraria visti gli indirizzi difformi delle varie Cassazioni succedutesi nel tempo.
Qualora il tasso di mora dovesse superare il tasso soglia mentre gli interessi corrispettivi sono dentro soglia, si andranno ad annullare i soli interessi moratori, lasciando inalterati gli interessi corrispettivi, il tutto sostanzialmente applicando l’art. 1815, secondo comma, c.c. ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro.
Riflessi della predominanza delle indicazioni dei Decreti Ministeriali.
Ancora una volta, dopo le Sezioni Unite n. 16303/18, il Collegio intende valorizzare i Decreti Ministeriali per la verifica dell’usura. Se l’autorità tecnica indica nei suoi bollettini il tasso soglia di mora evidentemente è corretto, secondo le Sezioni Unite, andare a prendere i dati contenuto nello stesso. Se l’egemonia delle indicazioni dei decreti ministeriali è corretta allora risulta corretto anche quanto indicato in merito alla CMS soglia sui conti correnti, dove sugli stessi Decreti Ministeriali non vi è nessuna evidenza della periodicità del dato della CMS soglia con evidenti e molto rischiosi (per il sistema bancario) profili di usurarietà contrattuale o sopravvenuta.
Usura promessa o usura applicata?
Il Collegio si pone due questioni:
- la prima se possa essere domandata la nullità di una clausola sugli interessi moratori in corso di svolgimento di regolare rapporto?
- la seconda se una volta che si sia verificato l’inadempimento, l'indagine sulla usurarietà dei medesimi debba tener conto di quelli in astratto dedotti in contratto o su quelli in concreto applicati?
Alla prima questione il Collegio risponde positivamente, vale a dire che si potrà sempre chiedere l’annullamento di una clausola reputata nulla o inefficace, tuttavia, rispondendo al secondo quesito, realizzatosi l’inadempimento rileva il tasso che è stato richiesto dalla banca. Qualora il tasso applicato sia inferiore del tasso soglia esso potrà essere preteso dalla Banca.
Su questo punto si aprono molti interrogativi che andranno di nuovo a complicare le decisioni e il contenzioso bancario alcune delle quali possono riassumersi come segue:
- qualora si verifichi usura contrattuale e usura sul tasso richiesto dalla banca si tratterà di usura contrattuale o di usura sopravvenuta con le logiche conseguenze quindi del riportare gli interessi moratori a zero ovvero al tasso soglia?
- con quale tasso soglia andrà effettuata la verifica sul tasso praticato, con quello alla stipula o con quello alla dazione?
Quindi qualora il tasso di mora sia usurario alla stipula ma non nella sua concreta applicazione la Banca potrà pretendere la sua dazione, ma sulla base di quale pattuizione? Sulla base della pattuizione dichiarata nulla o sulla base di una successiva comunicazioni unilaterale (quindi con notevoli riflessi sulla indeterminatezza). Si applicherà quindi un tasso sostitutivo?
Commissione di Estinzione Anticipata o meglio commissione di risoluzione anticipata.
Se la mora è soggetta al vaglio antiusura in quanto penale intesa come liquidazione del danno da mancato adempimento stesso discorso si potrà dire per la penale di estinzione anticipata nei casi in cui la stessa viene applicata anche alla risoluzione. In tal caso la penale sarà soggetta sicuramente al vaglio antiusura e tale penale non è mai stata indicata nei Decreti Ministreriali quindi la sua usurarietà è facilmente rilevabile in sede di analisi. Chiaramente, seguendo le interpretazioni del Collegio tale penale andrà azzerata nella sua richiesta qualora usuraria.
Oltre l’usura – altri motivi recenti di nullità del mutuo o di indeterminatezza dell’oggetto.
Questa materia da sempre è stata costellata di tutta una serie di interpretazioni mutevoli e spesso contraddittorie ma, come ormai succede da venti anni, tramonta una questione e se ne sollevano altre.
I mutui ed i finanziamenti presentano infatti tutta una serie di anomalie sulle quali si sta formando interessante giurisprudenza come le recentissime sentenze della Corte di Appello di Torino n. 872/2020 o della Corte di Appello di Campobasso n. 412/2019 le quali sostanzialmente consentono di trasformare il mutuo da oneroso a gratuito ovvero di ricalcolare gli interessi al solo tasso sostitutivo, tasso notevolmente più basso del tasso corrispettivo e prossimo allo zero. Sentenze che stanno aprendo ulteriori brecce nel provato sistema bancario.
All'orizzonte quindi il contenzioso si allarga di notevoli nuovi contenuti.
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