Ora che la Cassazione ha espresso chiaramente la conseguenza civilistica della pattuizione della mora usuraria come si comporteranno i Giudici di Merito?
La Cassazione torna ancora ad esprimersi sul discorso annoso dell'usura sui mutui e torna a farlo esprimendo ancora una volta un indirizzo favorevole al mutuatario nonostante, come vedremo meglio in seguito, alcuni Giudici di merito continuino a determinare arbitrariamente il contenzioso in tale ambito.
Cosa ha stabilito la l'Ordinanza della Cassazione n. 23192 del 4 Ottobre 2017?
Un principio che, ad avviso dello scrivente, era chiaro ed ineluttabile fin dalla Cassazione numero 350 del 2013 e seguenti e ribadito dalla Cassazione Civile del 6 marzo 2017 numero 5598, vale a dire che se il semplice tasso di mora pattuito contrattualmente supera il tasso soglia il mutuatario, in applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, non dovrà pagare nessun interesse con il risultato che potrà ripetere gli interessi già pagati e non pagare più interessi sulle rate a scadere del mutuo.
Al fine di andare a valutare se il tasso di mora supera la soglia di usura fissata dalla legge numero 108 del 1996 si dovrà andare a verificare semplicemente il tasso di mora contrattuale e non andare a verificare se il tasso di mora superi effettivamente il tasso soglia nel corso del rapporto.
Principi già enunciati nella Cassazione n. 5598 del 6 marzo 2017?
Tale principio era già stato ribadito dalla Cassazione Civile del 6 marzo 2017 numero 5598 che aveva indicato, tra le righe, che a nulla rileva il superamento del tasso soglia in concreto. Se il tasso di mora supera la soglia di usura alla pattuizione, e per tasso soglia di usura si intende quello degli interessi corrispettivi, il contratto è in usura originaria e (conseguentemente, applicando le norme) la clausola che pattuisce gli interessi è nulla.
Non importa se il rapporto si sia sviluppato nella sua fase patologica con l'applicazione della mora. Non interessa andare a valutare se la mora applicata al rapporto sia tale da mandare il rapporto in usura (considerando il TAEG (Tasso annuo effettivo Globale) o TIR (Tasso interno di rendimento) del rapporto (si veda il nostro articolo sulla sentenza della cassazione numero 5598 del 6 marzo 2017).
Nella stessa ordinanza della Cassazione Civile del 6 marzo si esprimeva un altro determinante principio, vale a dire che l'articolo 1 della Legge 108 del 1996, il quale prevede la fissazione di un tasso soglia usura, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori.
La conclusione che possiamo trarre è che sia il tasso corrispettivo, che il tasso moratorio, soggiaciono alle medesime norme anti usura di cui alla Legge 108 del '96 e che esiste un solo tasso soglia usura (in merito ai mutui), valido sia per gli interessi corrispettivi che per gli interessi moratori. Pertanto, a nulla rilevano, le istruzioni della Banca d'Italia che individuerebbero un diverso tasso soglia per gli interessi di mora ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il TEGM per gli interessi corrispettivi ed il tutto moltiplicato per una volta e mezzo se stesso.
Da quanto indicato chiaramente dalla Cassazione Civile del 6 marzo 2017 numero 5598 e dalla Cassazione numero 23192 del 2017 per verificare se un contratto di mutuo, di finanziamento o di leasing sia in usura basta andare a vedere se il tasso di mora indicato in contratto sia superiore al tasso soglia ex Legge 108/96 (senza considerare la maggiorazione sul tasso soglia di mora come da parere Banca d'Italia).
Se attraverso tale verifica il tasso di mora risultasse più alto del tasso soglia si potrebbero recuperare, in applicazione dell'articolo 1815 codice civile, tutti gli interessi pagati.
Quale sarà l'interpretazione dei Giudici?
Ora staremo a vedere come alcuni Giudici di alcuni Tribunali Italiani interpreteranno tale sentenza.
Fino ad oggi si è assistito alle decisioni più bizzarre, ad esempio:
- il tasso di mora non concorre al calcolo del TEG
- il tasso di mora ha un diverso tasso soglia e pertanto il confronto va fatto con il tasso soglia di mora che si ottiene maggiorando di 2,1% il TEGM
- il tasso soglia di mora non esiste e pertanto non è possibile valutare se la mora è usuraria
- il rapporto non è mai andato in mora e pertanto la mora, non essendo stata applicata, non può generare usura.
Allegati
Per comodità alleghiamo il testo dell'ordinanza della cassazione civile n 23192 del 4 ottobre 2017© Studio Giansalvo Copyright - riproduzione vietata.