Le novità introdotte sull'anatocismo bancario dagli interventi legislativi del 2016.
La legge di stabilità del 2014, dopo anni di battaglie legali, sembrava aver finalmente fatto chiarezza sulla questione dell'anatocismo.
Dal primo ottobre del 2016 sono arrivate nuove e contorte modifiche che sostanzialmente ristabiliscono nuovamente la fastidiosa pratica dell'anatocismo. In sostanza, serve in sostanza un accordo tra il debitore ed il creditore sulla capitalizzazione degli interessi, accordo già di per se difficile da trovare tra una parte forte ed una debole (il correntista). Se l'accordo non si trova scattano pesanti interessi di mora.
In merito alla annosa questione dell'anatocismo la novità importante era arrivata con la Legge di Stabilità del 2014 che, modificando l'articolo 120 del Testo Unico Bancario, aver fatto chiarezza, su un punto: “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Le incertezze riguardavano il fatto se questa norma dovesse essere subito operativa oppure se fosse necessario attendere che il Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio emanasse la nuova delibera applicativa, prevista dal Testo unico bancario.
Dal 2014 in poi, numerose sentenze: Tribunale di Milano, Corte d'Appello di Genova e Corte di Cassazione decisero che bisognava considerare da subito inapplicabile la norma sulla capitalizzazione degli interessi. Le sentenze indicate stabilivano, in sostanza, che le Banche potevano richiedere il pagamento degli interessi solo alla chiusura del rapporto di conto corrente.
Nel 2016 le cose, per una volta molto chiare, cambiano di nuovo, prima a marzo con il Disegno di Legge che ha convertito il decreto banche e ad agosto, con il Decreto Ministeriale 343 con il quale il ministro dell'Economia, in qualità di presidente del CICR ha dato attuazione alla norma.
Nel Disegno di Legge di marzo, all'articolo 17-bis prevede che gli interessi debitori devono avere la stessa periodicità e comunque non inferiore a un anno. Tale applicazione deve essere effettuata anche alle carte revolving.
Il problema è che l'anatocismo si può effettivamente riproporre. Nelle aperture di credito in conto corrente e negli sconfinamenti anche in assenza di fido oppure oltre il limite di fido gli interessi devono essere conteggiati a fine anno e sono esigibili entro il trimestre successivo.
Il termine ESIGIBILE vorrà dire che le banche possono chiedere il pagamento degli interessi. A questo punto ci sono due strade:
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