Nell'articolo capirai come difenderti
Sono sempre più frequenti le segnalazioni, pervenute allo Studio, di assistiti che lamentano esasperanti tentativi di recupero del credito da parte di società ed agenzie finanziarie, entità che, una volta sperimentata l’inutilità di pressanti e costanti contatti telefonici, si spingono addirittura, attraverso persone fisiche appositamente incaricate, a raggiungere le abitazioni delle proprie controparti, cercando di introdurvisi per intimare di persona il pagamento di somme già oggetto di richieste ed intimazioni ma, molto spesso, nemmeno dovute o dovute solo in parte.
Ed infatti, nel recente passato, tali società hanno “istituito” la figura – estremamente ambigua e foriera di equivoci - dell’esattore domiciliare.
Chi è l’esattore domiciliare?
Si tratta di un soggetto incaricato da istituti, finanziare e, in generale, società che si occupano di recupero a tentare l’accesso domiciliare per spingere le controparti – con modalità spesso poco limpide o del tutto illegittime - al pagamento di quanto richiesto.
Tale figura - è indispensabile ricordarlo - NON è prevista dal nostro ordinamento.
A differenza dell’Ufficiale Giudiziario - soggetto pubblico individuato dal nostro codice di procedura civile per attività ben determinate - l’esattore domiciliare è un mero privato (cioè, nient’altro che un comune cittadino, spesso remunerato con provvigioni in regime di partita IVA) che non può vantare alcun diritto o pretesa nei confronti dell’onerato.
Che cosa non può fare l’esattore domiciliare?
Proprio in quanto privato, l’esattore domiciliare non ha alcun potere di intromissione nella vita delle persone e tantomeno di accedere forzosamente all’interno di abitazioni, luoghi di lavoro, di privata dimora o nelle loro appartenenze, correndo altrimenti il rischio di un’imputazione per il delitto di violazione di domicilio, previsto dall’art. 614 del codice penale.
Sempre più stringenti, infatti, sono i limiti che la giurisprudenza impone a tali realtà finanziarie per evitare comportamenti abusivi ed illeciti in danno dei cittadini.
Ad esempio, la stessa Cassazione (vedi anche sentenza n. 29292 del 4 luglio 2019) si è mostrata particolarmente intollerante nei riguardi di tali società e delle loro ingerenze, spingendosi a consolidare un orientamento che ne prevede la condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone, di cui all’art. 660 del codice penale.
Nei casi di maggiore pregiudizio, queste condotte potrebbero comunque comportare contestazioni per delitti ben più gravi, quale quello di minaccia (art. 612 codice penale) o di atti persecutori (cd. stalking – art. 612 bis codice penale).
Che cosa potete fare in presenza di simili condotte?
Ogni soggetto può tutelarsi da ogni comportamento illecito che possa avere anche rilevanza penale ricorrendo all’autorità giudiziaria attraverso un esposto, una denuncia o una querela.
Lo Studio Giansalvo, come anticipato, sta raccogliendo plurime segnalazioni di clienti ed utenti contattati da finanziarie o da soggetti che personalmente si sono recati presso le loro abitazioni tentando di riscuotere somme con atteggiamenti anche intimidatori ed ai limiti della minaccia.
Se anche tu pensi di essere stato destinatario di simili comportamenti saremo lieti di confrontarci per capire se possano integrare estremi di rilevanza penale o se siano – comunque - meritevoli di contestazione perché del tutto illeciti.
E’ fondamentale precisare che ogni comportamento illecito andrà provato dal querelante è, quindi necessario, eventualmente farci avere messaggi, mail, registrazioni audio/video delle conversazioni intrattenute direttamente o telefonicamente con questi soggetti.
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