Il cliente ha fatto la richiesta in banca ai sensi dell’articolo 119 Testo Unico Bancario e la Banca gli ha fornito un contratto palesemente falso.
Qualche settimana fa un correntista ci ha portato da analizzare un conto corrente affidato aperto nel lontano 1985 e chiuso nel 2016.
E’ abbastanza raro trovare un correntista che abbia conservato tutti gli estratti conto di un rapporto così lungo dove sicuramente gli interessi sarebbero stati regolati alle condizioni usualmente praticate dagli istituti di credito.
Come noto, tale pattuizione contrattuale farebbe ricalcolare il rapporto ai tassi sostitutivi, nello specifico i tassi legali pro-tempore vigente, notevolmente più bassi dei tassi di interesse applicati dalla banca. Pertanto tale ricalcolo sarebbe stato molto vantaggioso per il correntista.
Il cliente ci ha fornito solo gli estratti conto ma non ci ha dato i contratti di apertura del conto corrente.
I contratti sono stati richiesti alla banca ai sensi dell’articolo 119 Testo Unico Bancario e la banca ci ha fornito un contratto contenente le condizioni economiche applicate sui tassi debitori e sulla commissione di massimo scoperto.
Visto il contratto fornitoci, i ristorni per il cliente andavano riducendosi.
I nostri tecnici, dall'occhio sopraffino, posto che era praticamente impossibile che al 12 febbraio 1985 (data di apertura del rapporto) esistesse un contratto del genere, hanno aguzzato la vista e indovinate un po'…
Il contratto era palesemente falso!
All'articolo 3 delle norme si può notare che si fa riferimento all'articolo 9 bis della Legge 15 dicembre 1990 n. 386.
Come è possibile che un contratto con data 1985, firmato nel 1985 prevedesse una legge di 5 anni dopo?
Sarà la magistratura ad indagare. Noi possiamo soltanto rilevare il fatto, evidenziando le anomalie indicate e sperare che la giustizia faccia il suo corso.
Ricordiamo ai lettori che tutti i rapporti bancari antecedenti al 9 luglio 1992 prevedevano, secondo le Norme Bancarie Uniformi (NUB), che i tassi di interesse applicati dalla banca erano determinati secondo l’uso su piazza.
Tale pattuizione, ritenuta nulla dalla giurisprudenza, comporta il ricalcolo del rapporto ai tassi sostitutivi, molto più bassi di quelli applicati dalla banca.
La banca con la produzione contrattuale falsa ha cercato di pagare meno interessi al correntista perché la pattuizione di tassi debitori e commissioni di massimo scoperto determinata e determinabile non consentirebbe di ricalcolare il rapporto ai tassi sostitutivi.
Invitiamo pertanto tutti gli utenti bancari a prestare massima attenzione ai documenti che vengono firmati in banca. Accertatevi di firmare un documento soltanto dopo averlo letto e soltanto dopo che la controparte abbia messo la data corrente sul documento che state per firmare.
© Studio Giansalvo Copyright - riproduzione vietata.