Sentenza rivoluzionaria del tribunale di Roma n. 2188/2021 del 8/2/2021. l’usura sui mutui cambia forma e torna a fare notizia
Il Tribunale di Roma, XVII Sezione Civile, con la sentenza numero 2188/2021 del 8 febbraio 2021 stravolge il discorso dell'usura contrattuale sui mutui affermando che nel calcolo del TEG deve essere incluso il costo del regime composto degli interessi. Riconoscendo l'usura contrattuale non può che applicarsi l'articolo 1815 del codice civile, secondo comma, e quindi azzerare tutti gli interessi.
Con i metodi di calcolo indicati nella sentenza, calcoli di difficilissima estrazione, metodi condivisi nelle perizie econometriche di questo studio, si rileva l'usura contrattuale sui mutui per un circa 30% dei casi e questo aspetto non potrà che giovare al contenzioso bancario, nutrito dalla fine del 2020 e questo inizio 2021 di nuova linfa vitale (vedasi Sentenza numero 410/2020 della corte di appello di Genova , Sentenza numero 412/2019 della corte di appello di Campobasso e Sentenza numero 1890/2020 della corte di appello di Bari ).
Ma andiamo per gradi.
Il primo aspetto che si rileva dalla lettura della sentenza è che per ottenere una buona sentenza in questa materia molto tecnica e ai più astrusa è necessario avere tre cose: una buona difesa, un ottimo CTU ed un Giudice capace di ascoltare e non di trincerarsi dietro a massime di poco spessore tecnico e piene di contenuti matematici inesatti.
Il primo CTU nominato per rispondere al quesito posto infatti afferma, non so su quali basi tecniche, che il piano di mutuo analizzato è in regime semplice degli interessi. Qualora non si fosse sostituito il CTU la sentenza sarebbe stata una delle tante in cui si sarebbero affermati errati concetti matematici).
L'affermazione del CTU sostituito è antiscientifica, quasi oscurantista e basata sull'ignoranza tecnica. E' possibile dimostrare, come fa questo studio negli elaborati econometrici, che il piano di ammortamento alla francese è predisposto in regime composto degli interessi. La matematica conduce a questa affermazione e non è possibile dimostrare il contrario.
Una volta sostituito il CTU, l'incarico è stato affidato ad un professore de "La Sapienza di Roma" che non poteva che affermare quanto la matematica prova: il piano di ammortamento alla francese è strutturato in capitalizzazione composta degli interessi.
Dopo questo primo passaggio il Giudice del Tribunale di Roma commette un errore indicando che il piano di ammortamento alla francese non determina (come costante orientamento del Tribunale di Roma) illegittima capitalizzazione degli interessi. Secondo il Giudice infatti (citando delle massime errate dal punto di vista matematico) "la quota di interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti".
Quanto affermato è errato ed l'errore è perfettamente dimostrabile. Questo studio attraverso complessi passaggi matematici dimostra come nei piani di ammortamento alla francese è presente quello che in matematica si chiama anatocismo (che tra l'altro è il sinonimo di capitalizzazione composta). Ma non importa! Quello compiuto dal Giudice è un notevole passo avanti verso la verità alla quale necessariamente prima o poi si arriverà una volta che si comprenderanno i passaggi matematici.
Tornando alla sentenza si delineano di seguito i passaggi fondamentali utili al prossimo contenzioso in materia.
Il Giudice del Tribunale di Roma afferma che "qualora il piano di ammortamento sia calcolato in capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, mentre qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare".
Ecco: la formula esponenziale che indica il Giudice (questo passaggio non è stato ancora compreso dal Giudice) è l'effetto della capitalizzazione composta sinonimo in matematica finanziaria (da oltre 100 anni) di anatocismo.
Continua la sentenza "L'applicazione nel calcolo del piano di ammortamento (alla francese) di un tasso composto pone innanzitutto il problema di un'espressa approvazione, da parte del mutuatario, del regime finanziario composto in sostituzione di quello semplice". Questo aspetto è rilevante sulla formazione del consenso, della trasparenza e sulla determinazione del tasso di interesse ai sensi dell'articolo 117 del TUB.
Una volta che il Giudice ha accertato il costo occulto del regime composto degli interessi in luogo di quello semplice, lo stesso ritiene che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito". Pertanto, inserendo il costo della capitalizzazione occulta nel calcolo del TEG giunge a ritenere il contratto in usura contrattuale e quindi dichiara l'azzeramento degli interessi ai sensi dell'articolo 1815, secondo comma.
La sentenza è molto rilevante in quanto il Giudice, discostandosi dalla normativa sull'usura di cui alle Istruzioni della Banca d'Italia, afferma dei concetti rilevabili in tantissimi mutui.
L'usura sulla mora è stata defunta dalle Sezioni Unite numero 19597/2020 del 18 settembre 2020, ma questo modo, corretto finalmente, di leggere l'usura contrattuale sui mutui risulta essere ancora più dirompente per il sistema bancario.
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