Restituiti 356.700€ su rapporto di leasing per riscontrata usura originaria

Dietro una consulenza effettuata dopo la fase istruttoria lo Studio Giansalvo affianca i legali per sostenere la tesi del calcolo del tasso effettivo globale del leasing includendo il tasso di mora pattuito in contratto. Il tasso effettivo globale (TEG) così determinato risulta essere superiore alla soglia di usura, pertanto il Giudice ha deciso, come da sentenza di Cassazione numero 350 del 2013 di azzerare tutti gli interessi pagati dalla controparte della società di leasing.

La seconda sezione del Tribunale di Udine, nella sentenza del 26/11/14, enuclea i seguenti principi:

  • Nel calcolo finanziario alla verifica del superamento del "tasso soglia", il tasso degli interessi corrispettivi va sommato alla maggiorazione (c.d. "spread") prevista per la determinazione del tasso moratorio, e non al tasso moratorio stesso.
  • Constatato il superamento della soglia di usura da parte del TEG (Tasso Effettivo Globale), l'applicazione dell'articolo 1815, comma 2 del codice civile determina la gratuità dell'intero negozio e, pertanto, l'obbligo di restituzione del solo capitale mutuato.
  • La tesi secondo cui non sarebbe possibile, ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia", prendere in esame anche gli interessi di mora pattuiti, poiché il TEGM periodicamente rilevato dalla Banca d'Italia non è determinato considerando anche gli interessi di mora praticati dal mercato, è infondata. Infatti, la soglia di usura oggettiva, secondo la legge, deve essere stabilita in funzione della natura e della tipologia del credito (non della natura del tasso praticato) ed è costruita sulla fisiologia, non sulla patologia del rapporto. Pertanto la sentenza non ha applicato la maggiorazione dei 2,1 punti percentuali sulla soglia del tasso di mora come da parere della Dott.ssa Severino