Condannata parte attrice a euro 6.000 per le spese di lite più euro 5.000 per risarcimento danni.
- inammissibilità della domanda di sospensione di indebito su conto ancora aperto.
- perizia inattendibile perché lacunosa.
- la produzione dei soli scalari rende la CTU inammissibile.
- sanzionata ai sensi dell'articolo 96 del Codice di Procedura Civile l'azione del correntista che agisce senza chiedere preventivamente i documenti.
Nella causa sono stati effettuati una serie di errori dovuti alla improvvisazione di professionisti non esperti dalla materia. E' stata effettuata una causa di ripetizione di indebito su un conto corrente ancora aperto mentre invece sarebbe dovuto essere effettuato un accertamento del saldo. Parte attrice ha prodotto i soli estratti scalari senza la produzione dei movimenti. Questa pratica è in uso da molte società che effettuano perizie. La mancata produzione dei movimenti dell'estratto conto non consente di verificare gli addebiti delle competenze facendo cadere la prova del pagamento dell'indebito. L'inasprirsi di alcuni Tribunali è dovuto al proliferare di perizie fondamentalmente dilatorie redatte da soggetti improvvisati nella materia che altro non fanno che intasare i Tribunali con cause perse in partenza. In questo caso il cliente è stato condannato anche al risarcimento dei danni.