Controlla se il tuo conto corrente è usurario o se sul tuo conto corrente c'è anatocismo o altre irregolarità

La perizia econometrica su conto corrente, realizzata in soli 10 gg ai prezzi più bassi del mercato, ti permette, attraverso una relazione semplice ed efficace, di quantificare le anomalie riscontrate sul conto corrente in base agli ultimi sviluppi giurisprudenziali includendo tabelle di calcolo e grafici, per una migliore comprensione delle questioni trattate.

La perizia di parte potrà essere usata per:

  • fare una trattativa con la banca per poter definire il debito a saldo e stralcio
  • fare opposizioni a richieste di rientro o revoche di fidi
  • fare opposizioni a richieste di pagamento della banca (decreti ingiuntivi)
  • fare una causa per richiedere gli interessi alla banca

La perizia econometrica su conto corrente evidenzierà i ristorni per le seguenti categorie di addebito:

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Lo Studio Giansalvo elabora le perizie in modo chiaro ed efficiente con tabelle e grafici per una migliore comprensione degli aspetti trattati potendo vantare i costi migliori del mercato grazie alla notevole esperienza accumulata dalle oltre 32.000 consulenze tecniche di parte (CTP) effettuate in oltre 20 anni di attività. 

È importante sottolineare che, qualora il conto corrente sia stato aperto prima del 2000 presenterà, molto probabilmente, un saldo creditore invece che debitore. Sul conto corrente possono essere, infatti, stati applicati tassi da usura oppure di interessi su interessi (anatocismo) o altre voci da recuperare (interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto o spese). 

Nelle analisi preliminari e nelle perizie econometriche effettuate dallo Studio Giansalvo è possibile andare a ricalcolare il rapporto di conto corrente dove verranno evidenziate le seguenti voci di ristorno.

Calcolo Anatocismo

L'anatocismo è quella prassi bancaria in forza della quale gli interessi, generalmente maturati a cadenza trimestrale sul saldo debitore, vengono "capitalizzati", riportati ovvero a capitale, generando nel trimestre successivo interessi su interessi. 

Le clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari sono oggi nulle, ed improduttive di ogni effetto, per violazione del disposto di cui agli artt. 1283 c.c. (anatocismo), 2697 c.c. (onere della prova) e 1418 c.c. (nullità dl contratto). La Corte di Cassazione - Sezione I, 16 marzo 1999 n. 2374, ha statuito: "... E' nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché; essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi"

A rafforzare tale orientamento la Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza N° 21095/04 e con sentenza n. 24418/10, ha riconosciuto l'illegittimità dell'anatocismo in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo.

Semplicemente:
il correntista può avere la restituzione degli interessi anatocistici (applicazione di interessi su interessi). Lo Studio Giansalvo calcola gli interessi che l'anatocismo ha prodotto e li evidenzia nelle analisi bancarie. L'anatocismo bancario è presente su tutti i rapporti di conto corrente affidato aperti prima del luglio del 2000. Qualora il conto sia stato aperto prima del luglio 2000 è possibile che venga riconosciuto, come da giurisprudenza prevalente, anche l'anatocismo post 2000 qualora la banca non abbia fatto sottoscrivere un nuovo contratto che pattuisca la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori ovvero abbia fatto sottoscrivere un contratto in cui, nella pattuizione degli interessi creditori, sia determinato un TAN uguale al TAE.

Calcolo interessi ultralegali o ultra 117 TUB

Nella quasi totalità dei conti correnti accesi prima del luglio 1992, i contratti di apertura di credito determinavano gli interessi in base agli "interessi usualmente praticati dalle aziende di credito" (uso piazza). In base a tale pattuizione contrattuale il conto corrente viene ricalcolato al tasso legale, per il quale si ritiene che debba essere applicato l'art. 1284 c.c. (interessi legali). Non capita raramente che anche i conti aperti dopo il luglio 1992 forniscano tale clausola per la pattuizione degli interessi ovvero pattuiscano interessi in maniera indeterminata o addirittura siano mancanti del contratto di apertura. Per tali rapporti si applica l'art. 7 del Testo Unico Bancario, ovvero il "... il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari, eventualmente indicati dal Ministro del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive …"

Nella esperienza accumulata in oltre venti anni di professione abbiamo rilevato che anche per i conti aperti dopo il 1992 la banca non è, molto spesso, in grado di provare la pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali.


Semplicemente:
il correntista può ottenere la restituzione della differenza tra l'interesse bancario applicato, ma non pattuito, e l'interesse sostitutivo. Un conto corrente aperto prima del 1992 presenta un notevole ristorno per il correntista visto che il rapporto verrà ricalcolato al solo tasso legale. Lo studio calcola gli interessi che la mancata pattuizione contrattuale ha generato e li evidenzia nelle preanalisi e nelle perizie econometriche.

Calcolo interessi usurari (USURA BANCARIA)

Il calcolo del TASSO EFFETTIVO GLOBALE (TEG) va effettuato secondo i criteri di cui all'art. 1 della Legge N° 108/96 (legge anti usura) che ha modificato il quarto comma dell'art. 644 C. P. sancendo lapidariamente "che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito". Quindi nel calcolo del TEG vanno gli interessi debitori, le commissioni di massimo scoperto e le spese legate all'erogazione del credito, come stabilito nelle sentenze di Cass. Penale, sez. II n. 12028 del 19/2/10 e Cass. Penale, sez. II n.4669 del 19/12/11. Qualora la banca ha applicato interessi usurari, il ristorno di interessi è ottenuto azzerando gli interessi applicati dalla Banca nel trimestre in cui il TEG supera il tasso soglia d'usura (art. 644 c.p., sostituito dall'art. 1 della Legge antiusura del 7/3/96 N° 108).

La questione dell’usura ha subito notevoli modifiche derivante da tutto un susseguirsi di Cassazioni ed interpretazioni, nella navigazione del sito si troveranno tutti gli approfondimenti necessari.

Semplicemente:
Il correntista può ottenere la restituzione di tutti gli interessi pagati qualora sia stato pattuito un tasso usurario. Gli interessi usurari applicati in corso di rapporto verranno riportati al tasso soglia.

Calcolo Commissioni di Massimo Scoperto e Spese

La Commissione di Massimo Scoperto (CMS) viene ristornata nella quasi totalità dei Tribunali essendo la commissione priva di causa anche qualora la stessa venga pattuita con apposita percentuale. La CMS infatti è stata applicata dalle Banche in maniera illegittima, essendo la stessa applicata sul massimo saldo debitore per valuta e non sulla differenza tra utilizzato ed accordato, come disposto dalla tecnica bancaria. Molto spesso, inoltre, la CMS non risulta correttamente pattuita.

Documentazione necessaria per richiedere l'analisi

  • estratti conto, comprensivi di scalare, sia del conto corrente ordinario che dei vari conti collegati (sbf, anticipi, finanziamenti);
  • contratti di conto corrente, aperture di credito o il alternativa fornire la data di apertura del conto;
  • qualora si richieda la perizia per opposizione a decreto ingiuntivo allegare alla documentazione fornita anche il decreto ingiuntivo con tutti gli allegati. È fondamentale nella opposizione a decreto ingiuntivo avere tutti gli allegati a tale richiesta di pagamento in quanto la perizia verrà effettuata con precisione e difficilmente potrà essere contestata con credibilità dalla controparte.