Corte di Appello di Venezia: La sentenza del 11 dicembre 2023 precisa i termini del CRAM DOWN
Ma che cos’è il cram down?
In estrema sintesi, con il termine cram down si intende, nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione ed probabilmente anche nelle procedure di sovraindebitamento, la possibilità per il Tribunale di omologare la proposta di rientro del richiedente nonostante la mancata approvazione dei creditori istituzionali (come erario, enti previdenziali, enti di riscossione, ecc.).
Tale possibilità, ossia quella di modificare il voto da parte dell’Autorita Giudiziaria, riguarda i soli creditori pubblici, per definizione tenuti a ricercare il migliore recupero dei loro crediti, mentre i creditori privati sono ovviamente liberi di operare le loro valutazioni ed aderire o meno alle proposte formulate dagli istanti.
Cosa dice la sentenza della Corte d’Appello di Venezia?
La Corte d’Appello di Venezia ha stabilito, a riguardo, non solo che il Tribunale ha la possibilità di omologare la proposta di ristrutturazione nonostante la mancata adesione del creditore istituzionale alla transazione (nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate), ma anche che tale proposta ben possa essere presentata prima della scadenza del termine di 90 giorni previsto dalla normativa fallimentare, purché però il Tribunale fissi l’udienza di omologazione dopo la maturazione del termine di 90 giorni dal deposito della proposta, non potendo pronunciarsi prima che lo stesso sia completamente trascorso.
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