Ecco come anche la giurisprudenza sta aprendo le porte a maggiori opportunità di accesso alle procedure di ristrutturazione

Questo contributo ci risulterà particolarmente utile per esplorare la possibilità, recentemente riconosciuta da alcuni tribunali di merito, di consentire anche ai soggetti che accedono al concordato minore (una procedura esclusa per i consumatori) di proseguire comunque il regolare pagamento del mutuo sulla casa d’abitazione che sia garantito da ipoteca.

In cosa consiste il concordato minore?

Si tratta, in sintesi, di una procedura volontaria disciplinata dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, cui possono accedere solo soggetti diversi dai consumatori, ossia

  • professionisti
  • piccoli imprenditori
  • imprenditori agricoli
  • start-up innovative

che prevede la creazione di un piano di rientro sottoposto alla previa approvazione dei creditori e, poi, del Tribunale

Caratteristica principale di questa procedura è che il concordato debba risultare, per i creditori, maggiormente conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione integrale dei beni del richiedente.

Rispetto alla procedura di ristrutturazione prevista per i consumatori - articoli 67 e seguenti del Codice della crisi – nel caso di concordato minore - articoli 74 e seguenti - la normativa contempla espressamente solo la possibilità di escludere dal concordato il rimborso delle rate del mutuo garantito su beni strumentali all'esercizio dell'impresa e non anche sull’abitazione. 

Ma cosa dicono le sentenze rispetto alla possibilità di mantenere in piedi il mutuo dell’abitazione in costanza di concordato minore?

Tra i vari orientamenti – alcuni anche integralmente restrittivi - se ne vanno, recentemente, consolidando alcuni che fanno ricorso all’analogia con la procedura di ristrutturazione riservata al consumatore che prevede espressamente la possibilità di rimborsare, alla scadenza convenuta, “le rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del richiedente se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito” per capitale ed interessi scaduti. 


L’orientamento più favorevole 

L’orientamento più favorevole ed estensivo (fatto proprio, ad esempio, dalla recente sentenza del Tribunale di La Spezia del 21.09.2023) àncora la possibilità anche per il soggetto non consumatore di continuare a pagare il mutuo ipotecario sull’abitazione all’ampia libertà di contenuto che il Codice della crisi lascia al concordato minore. 


L’orientamento intermedio

In parallelo, troviamo poi un orientamento intermedio (si segnala al proposito il Tribunale di Rimini, sentenza del 04.12.2023) che mantiene ferma l’opportunità del pagamento del mutuo sulla casa di abitazione, escludendo quindi questa posizione dal concordato minore, a condizione che:

  • vi sia l’accordo del creditore ipotecario;
  • i diritti degli altri creditori non vengano messi in pericolo da tale pagamento (ossia, la proposta sia comunque conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria). 
     

Con questa breve panoramica possiamo quindi osservare come anche per i professionisti e per i soggetti diversi dai consumatori sia possibile uscire dalle criticità economiche salvaguardando, nel contempo, anche le esigenze della vita familiare. 

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